Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23.7.1998Art. 121. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificataesperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con iltipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuatanell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loroampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per icandidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. Iconsigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supportofornito dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministrodella pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al creditoformativo con proprio decreto.2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stativersati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative cheescludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.Decreto Ministeriale n. 49 del 24.02.2000“Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze chedanno luogo ai crediti formativi”Art. 11. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite,al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati allaformazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, inparticolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale,al lavoro, all' ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.OmissisArt. 21. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quantoprevisto all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delleesperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e socialedei candidati.2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base diindicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine diassicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agliobiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. OmissisArt. 31. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi devecomprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzionipresso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizionedell'esperienza stessa.